Lo statuto

Approvato nell’Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2017

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA
Art. 1

E’ costituita la libera associazione privata, apolitica e senza scopi di lucro, con la denominazione “FREIGHT LEADERS CLUB”.

Questa associazione, costituita ad Alghero il 30 Novembre 1991, ha assunto dal 23 febbraio 2007 la denominazione “FREIGHT LEADERS COUNCIL”, in breve FLC.

Art. 2

Il FLC ha sede a Roma, Viale Gianluigi Bonelli 40.

La sede sociale può essere trasferita altrove, rispetto all’indirizzo attuale, per deliberazione del Comitato di Gestione.

In caso di cambio della sede, il presente articolo 2 è aggiornato a seguito di votazione di conferma nella prima Assemblea Ordinaria dei Soci.

La durata del FLC, fissata in anni novantanove dalla data della sua costituzione, potrà essere prorogata, o il FLC anticipatamente sciolto, con delibera dell’Assemblea dei Soci.

Art. 3
OGGETTO

Formulare, attraverso persone di rilevante esperienza e professionalità, che rappresentano aziende operanti, anche con interessi contrapposti, secondo i Principi dell’Ottimizzazione della Catena del Valore, lungo la Supply Chain, ed in particolare nella Logistica, o che si siano distinte per la realizzazione di soluzioni innovative nel settore di attività, pareri giudizi ed indirizzi, autorevoli e credibili sia per la Comunità che per le Istituzioni, in una ottica globale e non di parte, contribuendo in tal modo allo sviluppo e alla competitività in tutti i settori di interesse, al costante aggiornamento della cultura e della politica dei trasporti, all’etica civile e al bene comune.

Contribuire alla tutela dell’ambiente attraverso la promozione di sistemi logistici e di trasporto per le merci rispettosi della salute e della sicurezza pubblica”.

Per il conseguimento di tale oggetto, il FLC potrà:

a) promuovere l’aggregazione di tutte le forze della logistica italiana per un confronto periodico a livello Nazionale;

b) promuovere la conoscenza e la collaborazione fra i soci, nell’ambito dei settori di attività comuni e correlati;

c) impegnarsi nello sviluppo del “sistema logistico merci” Italia, aumentandone l’integrazione tra modalità, nel rispetto delle logiche economiche e delle norme che regolano la concorrenza, utilizzando al meglio le risorse disponibili con particolare riferimento al trasporto combinato;

d) fornire formazione a soci e non soci, attori o studiosi del mondo logistico, su argomenti tecnici, organizzativi, amministrativi e comunque correlati al raggiungimento della missione statutaria;

e) collaborare con enti, istituzioni, università, pubblici e privati, per promuovere la corretta consapevolezza delle problematiche del mondo logistico europeo ed italiano in particolare, anche attraverso iniziative nel campo dell’istruzione e della formazione;

f) partecipare a studi, progetti di ricerca ed innovazione, e ad iniziative di carattere nazionale ed europeo, promossi o da Istituzioni emanazione della Comunità Europea o di Autorità Governative dei Paesi Membri, su argomenti oggetto della missione statutaria, o con essa connessi;

g) fornire supporto ed esperienza a tutti gli Enti e Istituzioni pubbliche delegate a definire indirizzi e normative nel settore del trasporto e della logistica;

h) contribuire all’aggiornamento della normativa sul trasporto merci in un’ottica di integrazione europea, e allo studio della trasformazione dei sistemi di trasporto merci, per adeguarli all’evoluzione della domanda e della tecnologia;

i) agire, nella massima trasparenza, per promuovere in Italia un trasporto che tenda a massimizzare l’efficienza di tutta la catena logistica in uno standard comunitario;

j) promuovere giornate di studio, dibattiti e riunioni in aggiunta al confronto periodico tra le forze della logistica italiana;

k) realizzare contatti con enti ed organismi italiani e stranieri che perseguano finalità

L’elencazione che precede ha carattere meramente esemplificativo e quindi, il Freight Leaders Council potrà, attraverso opportune delibere degli organi competenti e su suggerimento dei soci, dare vita a qualsiasi tipo di attività comune rientrante nell’ambito dell’oggetto individuato nella prima parte dell’articolo.

Per il conseguimento dell’oggetto, il FLC deve operare in conformità con le indicazioni della normativa antitrust e delle norme che regolano la concorrenza.

Ciò significa che:

a) non ci saranno discussioni su argomenti inerenti prezzi, suddivisione dei clienti, prodotti, politiche commerciali, quote di mercato, piani di investimento, politiche di boicottaggio;

b) non ci saranno riunioni senza un preciso ordine del giorno concordato con i soci/partecipanti;

c) qualora uno o più partecipanti dovessero ritenere che la discussione del gruppo si stia spostando su di un tema critico, l’argomento sarà rinviato in attesa di un parere legale;

d) tutti i soci/associati devono avere familiarità con le nozioni elementari del diritto antitrust;

e) prima di ogni riunione, il Segretario o il Chairman dovrà:

     a) leggere a tutti i soci/partecipanti la politica del Freight Leaders Council in materia di antitrust così come riportata nei 4 punti a), b), c) e d) indicati qui sopra;

     b) indicare espressamente che ogni intervenuto ha la facoltà:

      • di ravvisare eventuali comportamenti durante la riunione non in linea con la normativa antitrust;
      • di richiedere che venga espressamente riportato nel verbale della riunione la sua dichiarazione;
      • di poter abbandonare la riunione con esplicita menzione nel
AMMISSIBILITA’ E REQUISITI DEI SOCI
Art. 4

Possono essere soci di FLC sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

Il Comitato di Gestione può proporre all’Assemblea la nomina di Soci Onorari. Tutti i soci hanno pari diritti e pari posizione, indipendentemente dalla loro anzianità e dalle dimensioni dell’impresa cui appartengono, fatte salve lo sole limitazioni espressamente previste nel presente statuto per quanto attiene alla posizione dei Soci Onorari.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa annuale è determinata dal Comitato di gestione. Sono membri di diritto dell’Associazione i Past President, esonerati dalla quota annuale.

Art. 5

La domanda di ammissione di un nuovo socio deve essere presentata da un socio o dal Segretario, ed è accettata o rifiutata ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione.

Nell’assumere le proprie determinazioni in ordine all’ammissione di nuovi soci, il Comitato di Gestione dovrà avere riguardo particolarmente al contributo di eccellenza che l’azienda, l’individuo o l’Associazione candidati apportano o hanno apportato all’interno della catena del valore industriale, dei sistemi logistici o del trasporto.

Art. 5 bis

I candidati soci già accettati dal Comitato di Gestione, che siano Enti Pubblici e che lo richiedano, possono essere autorizzati a partecipare per sei mesi alle attività dell’Associazione, per meglio comprenderne i meccanismi e le dinamiche, come osservatori senza diritto di voto, prima di perfezionare la richiesta di adesione.

Il Presidente, sentito il Comitato di Gestione, può invitare candidati soci, aziendali e non individuali, come osservatori, senza diritto di voto, alle attività dell’associazione per due mesi.

Per la partecipazione come osservatori è comunque indispensabile la firma di un impegno alla riservatezza.

Art. 5 ter

I candidati soci, già accettati dal Comitato di gestione, che rappresentino aziende in fase di “startup”, possono essere autorizzati a partecipare per sei mesi alle attività dell’Associazione, come osservatori senza diritto di voto, prima di perfezionare la richiesta di adesione. Per la partecipazione come osservatori è comunque indispensabile la firma di un impegno alla riservatezza.

Per l’adesione delle startup è prevista una quota associativa annuale agevolata per i primi 3 anni.

Sono considerate “startup” le imprese:

  • nuove o costituite da non più di 8 anni;
  • che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
Art. 6

La qualità di socio si perde per dimissioni, o per morosità.

Il socio che intende dimettersi dal “FLC” deve darne comunicazione scritta al Presidente.

Le dimissioni non liberano dall’obbligo di corrispondere le quote associative già scadute o dal pagamento di contributi speciali stabiliti dal Comitato di Gestione e comunicati al socio dimissionario prima della presentazione della domanda di dimissioni.

Il       socio      moroso      è     dichiarato      escluso dall’associazione su delibera del Comitato di Gestione.

SOCI ONORARI
Art. 7

I Soci Onorari sono persone fisiche, particolarmente distintesi nei settori di interesse per l’Associazione, nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Comitato di Gestione, e restano in carica tre anni.

Il numero dei Soci Onorari non può superare il 15% del numero di Soci Ordinari.

Le imprese di provenienza dei Soci Onorari conservano lo stato di Socio Ordinario.

I Soci Onorari sono rieleggibili, e godono di tutti i diritti/doveri dei Soci Ordinari.

I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

PATRIMONIO
Art. 8

Il patrimonio del “FLC” è formato:

a) dalle quote associative;

b) da eventuali conferimenti di soggetti sostenitori;

c) da ogni altro diritto mobiliare od immobiliare spettante a FLC;

d) tutti i soci devono pagare la quota di iscrizione, diversa per persone fisiche e giuridiche.

ORGANI
Art. 9

Sono organi del “FLC”:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Comitato di Gestione (CdG);

d) uno o più Revisori dei Conti;

e) il Segretario/Tesoriere;

f) l’Addetto Stampa e

ASSEMBLEA
Art. 10

L’Assemblea dei Soci è competente a:

  • deliberare sull’attività associativa e valutare l’operato del Comitato di Gestione;
  • approvare il bilancio annuale;
  • eleggere il Presidente, il Comitato di Gestione, uno o più Revisori dei conti e i Soci Onorari;
  • deliberare l’importo delle quote associative;
  • deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i soci che siano in regola col pagamento delle somme dovute per l’anno di riferimento.

Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto qualora non siano soci, il Segretario del FLC e l’Addetto Stampa e Comunicazione.

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto degli associati.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del “FLC” con avviso scritto da inviarsi al domicilio degli associati (o via e-mail, con conferma di avvenuta ricezione, all’indirizzo comunicato al momento dell’iscrizione o successivamente variato), almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L’ avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere convocata anche dal Comitato di Gestione o da un quinto dei soci, se non provvede a farlo il Presidente.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente – in proprio o per valida delega – almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Presiede l’Assemblea il Presidente o, in sua assenza, un designato dagli intervenuti.

L’Assemblea Ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità sarà decisivo il voto di chi la presiede.

L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza – in proprio o per valida delega – di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza.

Sono riservate alla competenza dell’Assemblea Straordinaria le delibere relative a:

  • modifiche di statuto;
  • anticipato scioglimento del “FLC”;
  • delibere relative all’acquisto, alla vendita e a tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione relativi a beni

Chi sia impedito ad intervenire alle assemblee può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio; ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. Il Presidente non può essere portatore di deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del “FLC” o, in caso di suo impedimento, da chi sarà designato dall’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea anche fra i non soci, constata la regolarità dell’intervento dei soci, la regolare costituzione dell’Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e le delibere dell’Assemblea.

COMITATO DI GESTIONE
Art. 11

Il Comitato di Gestione (CdG) è composto da almeno tre membri, eletti dall’Assemblea, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Del CdG fanno parte, di diritto, il Presidente del “FREIGHT LEADERS COUNCIL”, che lo presiede, il Segretario, che è anche Tesoriere e l’Addetto Stampa e Comunicazione; il Segretario e l’Addetto Stampa e Comunicazione esprimono un voto consultivo.

I membri del CdG saranno preferibilmente ripartiti fra le componenti del “FREIGHT LEADERS COUNCIL” sulla base delle indicazioni dell’Assemblea dei Soci.

Eccezionalmente, l’Assemblea può nominare a far parte del CdG soggetti individuali non soci, che si siano particolarmente distinti nei settori di interesse dell’Associazione.

Il Comitato di Gestione può provvedere, nel corso dell’anno, alla cooptazione di nuovi membri, dandone comunicazione ai soci.

I membri del CdG cooptati, restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Gestione può nominare gruppi di lavoro su attività correlate con il perseguimento degli obiettivi sociali.

Il Comitato di Gestione elegge, nel suo seno, uno o più Vice Presidenti e nomina il Segretario, che è anche Tesoriere e l’Addetto Stampa e Comunicazione.

Il Comitato di Gestione controlla che vi sia un’equilibrata rappresentanza di tutte le categorie che intervengono nella supply chain ed orienta conseguentemente le azioni di promozione e reclutamento nuovi soci.

Art. 12

Il Comitato di Gestione è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del “FREIGHT LEADERS COUNCIL”, ad eccezione delle materie che questo Statuto espressamente riserva all’Assemblea.

In particolare, fra l’altro, il Comitato di Gestione:

  • delibera l’ammissione dei nuovi soci;
  • delibera eventuali spostamenti della sede sociale delegando al Presidente, rappresentante legale dell’Associazione di variare le registrazioni legali presso la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate ecc.;
  • propone all’Assemblea l’ammontare delle quote associative e la nomina dei Soci Onorari;
  • nomina il Segretario (che è anche Tesoriere) e l’Addetto Stampa e Comunicazione;
  • delibera in merito a richieste di patrocinio, partecipazioni ad eventi, concessione dell’uso delle proprietà intellettuali generate dall’attività del Freight Leaders Council; qualora queste iniziative abbiano carattere “non oneroso” e vi sia urgenza, le decisioni in materia sono assunte dal Presidente che informa il Comitato di Gestione nella prima riunione utile;
  • predispone, annualmente, il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione, da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  • approva la relazione annuale del Presidente, da portare all’Assemblea, sull’attività svolta e su quella in programma;
  • opera nei confronti degli enti interessati, per il conseguimento degli obiettivi del “FLC”, siano essi statutari, o comunque indicati dall’Assemblea.

Il Comitato si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Le convocazioni, avvengono tramite posta elettronica, con conferma di avvenuta ricezione.

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente o dal Segretario almeno ogni tre mesi per discutere su problematiche che l’Associazione deve affrontare e per prendere le necessarie decisioni.

Le convocazioni avvengono per e-mail agli indirizzi registrati in anagrafica di FLC e viene sempre indicato l’ordine del giorno.

Le riunioni possono avvenire parzialmente o totalmente per teleconferenza secondo le istruzioni inviate con la convocazione. Si intende che chi partecipa per teleconferenza ha avuto accesso ai documenti inviati eventualmente con la convocazione.

Le deleghe non sono ammesse, ma membri eventualmente impossibilitati a partecipare possono inviare al Segretario e/o al Presidente commenti, mozioni o pareri che verranno letti durante le riunioni, all’inizio della discussione del relativo punto all’ordine del giorno, senza tuttavia che quanto letto costituisca un ostacolo a decisioni dei presenti.

Le riunioni del comitato di gestione sono valide con la presenza di persona o via teleconferenza di almeno tre soci membri e/o soci cooptati (ivi compresi soci con cariche sociali).

Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Segretario sottopone le decisione assunte nelle riunioni del Comitato di Gestione all’approvazione dei membri assenti, richiedendo l’approvazione via e-mail da riceversi entro sette giorni solari.

La mancata risposta nei termini è considerata come silenzio-assenso.

Delle riunioni è redatto un verbale che verrà approvato via e-mail dai presenti ed inviato a tutti i membri del CdG.

Il verbale conterrà l’esito di eventuali processi di approvazione via e-mail da parte degli assenti come sopra indicato.

PRESIDENTE
Art. 13

Il Presidente o, in caso di assenza od impedimento il Vice Presidente più anziano, rappresenta    il    “FREIGHT LEADERS COUNCIL”, sia nei rapporti interni, sia di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile due volte, per un numero massimo di tre mandati.

SEGRETARIO/TESORIERE
Art. 14

Il Segretario viene nominato dal Comitato di Gestione e resta in carica per un triennio dalla data di nomina e può essere confermato alla scadenza.

Dà attuazione alle delibere del Comitato di Gestione e gestisce la relazione tra i soci e l’Associazione.

Provvede al reclutamento di nuovi soci e si occupa dei contatti dell’Associazione con altre associazioni, con personalità, con stakeholders e con le Pubbliche Amministrazioni, avvalendosi del contributo dei soci e dell’Addetto Stampa e Comunicazione.

Gestisce l’ufficio, il sito web e la posta elettronica.

Il Segretario assume anche la carica di Tesoriere ed opera sul conto corrente dell’Associazione per delega del Presidente, rappresentante legale pro tempore, assicurando che i conti siano tenuti in modo impeccabile, dando periodica informazione trimestrale al Comitato di Gestione ed al Revisore e tempestiva informazione agli stessi in caso di problemi.

Esegue i pagamenti di volta in volta necessari in linea con il bilancio preventivo e si assicura che i soci paghino regolarmente e tempestivamente le quote, dando regolare informazione al Comitato di Gestione ed al Revisore di eventuali ritardi.

Redige con il commercialista dell’Associazione il bilancio annuale e la relazione di bilancio da sottoporre al Revisore.

E’ membro di diritto del Comitato di Gestione con diritto di voto consultivo.

ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE
ART. 15

Il Comitato di Gestione nomina l’Addetto stampa e comunicazione che resta in carica un triennio e può essere confermato alla scadenza.

L’addetto Stampa e Comunicazione è preferibilmente un giornalista o un giornalista pubblicista. Tiene i rapporti con il mondo della stampa e del WEB, inclusi eventualmente i social networks, emettendo per conto dell’Associazione comunicati stampa, sul WEB e social networks. Può emettere i comunicati autonomamente senza richiedere approvazione preventiva al Comitato di Gestione e dando tempestiva informazione anche via e-mail al Presidente ed ai membri del Comitato di Gestione.

Cura la redazione delle informative ai soci e mantiene aggiornato le mailing list a disposizione del Segretario e del Comitato di Gestione cui inviare comunicazioni sulla vita sociale.

E’ membro di diritto del Comitato di Gestione con diritto di voto consultivo.

REVISORE DEI CONTI
Art. 16

L’Assemblea dei Soci elegge uno o più Revisori dei Conti.

Esso/i dura/no in carica per un triennio ed è/sono rieleggibili.

Se nel corso del triennio viene a mancare il Revisore dei Conti, il Presidente coopta un nuovo revisore sottoponendone la conferma al Comitato di Gestione: il Revisore cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea dei Soci

Spetta al Revisore dei Conti controllare la situazione contabile ed amministrativa del “FLC”, provvedendo all’esame dei libri e delle scritture contabili e di ogni altra opportuna documentazione, e di esaminare e vagliare, con relazione scritta, il bilancio predisposto dal Comitato di Gestione.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Art.17

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della associazione, e pertanto verranno portati a nuovo e utilizzati dalla associazione per i fini perseguiti.

ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 18

L’anno sociale e quello finanziario coincidono, e decorrono dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art. 19

Tutte le cariche sociali, con esclusione di quella di Segretario e dell’Addetto Stampa e Comunicazione, sono gratuite.

Sono previsti rimborsi di spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi inerenti le funzioni o per i compiti svolti nell’ambito del “FLC”.

Le spese rimborsabili vanno autorizzate preventivamente dal Presidente o dal Tesoriere e ne va data comunicazione, almeno trimestralmente, al Comitato di Gestione.

COLLABORAZIONI E CONSULENZE
Art. 20

Per lo svolgimento delle attività programmate, il Comitato di Gestione potrà assumere personale, fissandone le mansioni ed il compenso; è comunque esclusa l’assunzione di personale a tempo indeterminato.

Potrà avvalersi altresì di consulenze e di altri eventuali supporti offerti dai soci e in carico al bilancio dei soci.

Su queste basi, in particolare, il Comitato di Gestione ha facoltà di conferire l’incarico di Segretario del FLC e di Addetto Stampa e Comunicazione.

Potranno inoltre essere offerti stages retribuiti a studenti, laureandi e laureati su delibera del Comitato di Gestione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 21

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso.

Il liquidatore provvederà al pagamento di tutti i debiti del “FLC”.

Eventuali eccedenze saranno devolute ad associazioni od enti che perseguano fini analoghi, come verrà stabilito dall’Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22

Per tutto quanto non previsto in questo statuto e nell’atto costitutivo, si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi speciali in materia.