Codice della strada, ecco come cambia per l’autotrasporto e la logistica

In un disegno di legge che riunisce oltre 15 diverse proposte legislative, è contenuto il primo tentativo di questa legislatura di riforma organica del Codice della strada. Il testo unificato è in discussione in Commissione Trasporti della Camera, in attesa che si avvii l’iter del disegno di legge delega presentato dal Governo.

Nel testo adottato come base di discussione, sostanzialmente ispirato alla tutela dei soggetti più vulnerabili, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, il settore dell’autotrasporto e della logistica è direttamente interessato dall’art. 6 (Disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole), che apporta modifiche, fra l’altro, all’articolo 10 del Codice della strada in materia di trasporti eccezionali, ribadendo il concetto di cosa indivisibile e delimitando meglio le masse massime ammissibili in base al numero di assi.

Inoltre, nell’ambito dell’art. 5 (Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza), troviamo una diversa applicazione del principio di solidarietà sancito dall’art. 196 del codice, nell’ipotesi di locazione di veicoli senza conducente di cui all’art. 84: nel caso di violazioni commesse con tali veicoli, non verrà più chiamato a rispondere solidalmente il proprietario degli stessi, ma solo il locatario, in solido con l’autore della violazione. Resterà tuttavia in vigore l’intera disciplina di cui all’art. 84, in base alla quale, nell’ambito dei trasporti in territorio nazionale, sia l’impresa locatrice, sia quella locataria, devono essere iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori (ora anche al REN). A tale articolo è stato presentato un emendamento che avrebbe l’effetto di mitigare questa limitazione ma solo parzialmente, consentendo cioè a un’impresa di autotrasporto italiana di stipulare contratti di locazione con un’azienda stabilita in uno stato membro dell’Unione europea, a patto che questa eserciti in via esclusiva l’attività di locazione di veicoli. Potrebbe perciò trattarsi di un’occasione perduta per liberalizzare il mercato del noleggio dei mezzi pesanti, come già è avvenuto in Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Gran Bretagna, dove si è registrato uno svecchiamento dei parchi circolanti, con positivo impatto sulla mobilità sostenibile.

Dobbiamo anche ricordare che i disegni di legge raccolti nel testo unificato contenevano altre previsioni normative di interesse per il settore dell’autotrasporto merci, oggi “recuperate” in altrettanti emendamenti, che la Commissione Trasporti, i cui lavori procedono speditamente, esaminerà nei prossimi giorni. Fra questi, vanno evidenziati:

  • la modifica dei requisiti per la guida di veicoli pesanti, con l’innalzamento da 65 a 68 anni dell’età massima per la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate, motivato dall’esigenza di adeguare i limiti di età alla realtà demografica e a quella del mondo lavorativo;

  • l’obbligo, per tutti gli autocarri adibiti al trasporto di merci pericolose, oltre le 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico, di disporre del tachigrafo digitale e, per gli stessi mezzi di prima immatricolazione, l’obbligo di avere sistemi di sicurezza attiva, quali il controllo della stabilità, contro i colpi di sonno e l’abbandono della corsia di marcia, e di frenata automatica anticollisione.

Infine, merita attenzione un emendamento che integra l’art. 83 del Codice della strada, per chiarire una volta per tutte che il trasporto di cose in conto proprio può essere effettuato anche con un veicolo munito dell’autorizzazione al conto terzi.

Clara Ricozzi
Vicepresidente del FLC

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